Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l’accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall’art. 5 del medesimo decreto.
La richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata alla responsabile della trasparenza dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona o ad un suo delegato, obbligato alla pubblicazione.
Entro 30 giorni dalla richiesta l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona deve:
- procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o dei dati richiesti;
- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Verona il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della l. n. 241 del 1990.
Sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi.
Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all’art. 2, comma 9 ter, della l. n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 104 del 2010.
L’inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte della responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia:
1. all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
2. al vertice politico dell’amministrazione, all’O.I.V./Struttura equivalente ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.